Oltre alle attribuzioni definite dall'art. 1130 c.c., quelle date dal regolamento di condominio, e dalle norme generali del diritto, l'amministratore deve operare con il buon senso del padre di famiglia.
I balconi di un edificio condominiale non rientarno nelle parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c. non essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo cosi' elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.
E’ ormai opinione diffusa che l'amministratore possa aprire un conto corrente intestato collettivamente al condominio; è però opportuno che tale operazione sia decisa dall'assemblea. |